FIEPET


 

Entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di divieto di somministrazione di bevande alcoliche.

 

    Si comunica che, nella gazzetta ufficiale n. 230, del 3 ottobre, è stata pubblicata la legge 2 ottobre 2007, n. 160, di conversione del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante “Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione”. 

    L’art. 6 della legge contiene le nuove disposizioni che vietano la somministrazione degli alcolici dopo le ore 2,00 nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all’attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

 

    Le disposizioni sono in vigore dal giorno stesso della pubblicazione in gazzetta, dunque dal 3 ottobre stesso.

 

 Art. 6 della legge n. 160/2007

Testo del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 4 agosto 2007), coordinato con la legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione". (GU n. 230 del 3-10-2007 )

  

Art. 6.

Nuove  norme  volte  a  promuovere  la  consapevolezza  dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.

 

  1. All'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive modificazioni, dopo le parole: "e delle regole di comportamento  degli  utenti"  sono aggiunte, in fine, le seguenti:", con  particolare  riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione  di  sostanze  psicotrope,  stupefacenti  e di bevande alcoliche".

  2.  Tutti  i  titolari  e  i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi  modalita'  e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di  intrattenimento,  congiuntamente  all'attivita'  di  vendita e di somministrazione  di  bevande  alcoliche,  ((devono interrompere la somministrazione  di  bevande  alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi  che  all'uscita  del locale sia possibile effettuare, in maniera  volontaria  da  parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico;  inoltre  ))  devono  esporre  all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

    a) la  descrizione  dei  sintomi  correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

    b) le  quantita',  espresse  in  centimetri cubici, delle bevande alcoliche  piu'  comuni  che  determinano  il  superamento  del tasso alcolemico  per  la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

  3.  L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione  di  chiusura  del  locale  da  sette  fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente.

  4.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto,  il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.