
FIEPET
Entrata in vigore delle
nuove disposizioni in materia di divieto di somministrazione di bevande
alcoliche.
Si comunica che, nella gazzetta ufficiale n.
230, del 3 ottobre, è stata pubblicata la legge 2 ottobre 2007, n. 160, di
conversione del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante “Disposizioni
urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di
sicurezza nella circolazione”.
L’art. 6 della legge contiene le nuove disposizioni che vietano la somministrazione degli alcolici dopo le ore 2,00 nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all’attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.
Le disposizioni sono in vigore dal giorno stesso della pubblicazione in gazzetta, dunque dal 3 ottobre stesso.
Art.
6 della legge n. 160/2007
Testo
del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 180 del 4 agosto 2007), coordinato con la legge di conversione 2 ottobre
2007, n. 160, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante:
"Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare
i livelli di sicurezza nella circolazione". (GU
n. 230 del 3-10-2007 )
Art.
6.
Nuove
norme volte
a promuovere
la consapevolezza
dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
1. All'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e delle regole di comportamento degli utenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti:", con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, ((devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre )) devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.